registrazione colloquio reato?

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kerygma
view post Posted on 30/11/2009, 21:03




Registrare un colloquio con il proprio datore di lavoro per utilizzarlo a fini di prova in un processo è reato oppure no?
Un avvocato ha affermato che si tratti di reato e che dunque non è utilizzabile, perchè l'unica cosa che si potrebbe ottenere è la condanna dello stesso lavoratore che ha violato la privacy... ma sto leggendo qualche sentenza in merito...e non pare affatto sia così, anzi la registrazione è proprio utilizzabile come prova.
Sono confusa... :boh.gif:

nessuno sa niente? :bye2.gif:

Edited by kerygma - 1/12/2009, 20:30
 
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Silu
view post Posted on 1/12/2009, 20:43




Ho fatto anche io qualche ricerca ed effettivamente secondo alcune pronunce giurisprudenziali,in particolare della Corte di Cassazione,ma anche del Consiglio di Stato,la condotta consistente nel fatto di registrare un colloquio tra presenti ricade nell'esercizio di un diritto, segnatamente del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. (che comprende,anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale).

Quindi tale fatto rappresenta non solo un comportamento penalmente lecito, ma un comportamento privo del connotato dell'antigiuridicità in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell'esercizio di un diritto,in particolare:"una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell'ambito di un eventuale giudizio penale".
 
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kerygma
view post Posted on 1/12/2009, 23:21




CITAZIONE (Silu @ 1/12/2009, 20:43)
Ho fatto anche io qualche ricerca ed effettivamente secondo alcune pronunce giurisprudenziali,in particolare della Corte di Cassazione,ma anche del Consiglio di Stato,la condotta consistente nel fatto di registrare un colloquio tra presenti ricade nell'esercizio di un diritto, segnatamente del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. (che comprende,anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale).

Quindi tale fatto rappresenta non solo un comportamento penalmente lecito, ma un comportamento privo del connotato dell'antigiuridicità in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell'esercizio di un diritto,in particolare:"una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell'ambito di un eventuale giudizio penale".

ma...se la registrazione riguarda il colloquio in cui il datore di lavoro dice al lavoratore che nonostante dalla busta paga, e da contratto quindi, risulti un tot di retribuzione realmente non gli avrebbe MAI corrisposto l'intero...il processo è penale?E' reato...tipo cosa..estorsione? :blush-anim-cl.gif:
Si dice che si può utilizzare come prova in un eventuale processo penale...e se non fosse reato..come prova si potrebbe usare?

cmq tante tante grazie davvero :happy.gif:
 
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Silu
view post Posted on 1/12/2009, 23:42




CITAZIONE (kerygma @ 1/12/2009, 23:21)
CITAZIONE (Silu @ 1/12/2009, 20:43)
Ho fatto anche io qualche ricerca ed effettivamente secondo alcune pronunce giurisprudenziali,in particolare della Corte di Cassazione,ma anche del Consiglio di Stato,la condotta consistente nel fatto di registrare un colloquio tra presenti ricade nell'esercizio di un diritto, segnatamente del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. (che comprende,anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale).

Quindi tale fatto rappresenta non solo un comportamento penalmente lecito, ma un comportamento privo del connotato dell'antigiuridicità in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell'esercizio di un diritto,in particolare:"una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell'ambito di un eventuale giudizio penale".

ma...se la registrazione riguarda il colloquio in cui il datore di lavoro dice al lavoratore che nonostante dalla busta paga, e da contratto quindi, risulti un tot di retribuzione realmente non gli avrebbe MAI corrisposto l'intero...il processo è penale?E' reato...tipo cosa..estorsione? :blush-anim-cl.gif:
Si dice che si può utilizzare come prova in un eventuale processo penale...e se non fosse reato..come prova si potrebbe usare?

cmq tante tante grazie davvero :happy.gif:

Se il datore di lavoro trattiene parte della retribuzione che invece spetta al lavoratore,credo proprio che commetta il reato di appropriazione indebita ex art. 646 del c.p.:"Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso" ed è procedibile a querela della persona offesa.
Perchè tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione ben precisa, di sicuro non modificabile unilateralmente in maniera lecita, ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore.
Attenzione però che il tentativo è di difficile configurazione,in quanto il reato si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso.

Forse si potrebbe realizzare anche l'ipotesi di tentata o consumata estorsione se la minaccia può essere interpretata come la scelta inevitabile da parte del lavoratore di rinunciare a lavorare.
In ogni caso sull'appropriazione indebita sono quasi sicuro.

P.S.
Di nulla :wink_smilie.gif:
 
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kerygma
view post Posted on 2/12/2009, 10:12




Certo non fa una piega…appropriazione indebita.
Ma nemmeno la mia idea era del tutto sbagliata.:D
Sentenza cass penale 2008 n. 28682
é stato, infatti, affermato da questa stessa sezione che nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configurabile il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p., senza che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (Cass. pen., Sez. 2^, 21/09/2007, n. 36642).
:yahoo6hl.gif:

Cmq ho trovato questo...in realtà è un pò complicato..mi servirebbe più quello che ancora non ho studiato che quello che ho già fatto. :tongue.gif:
Però vabbè lo posto...
ORIENTAMENTI SULLE LINEE INTERPRETATIVE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI
2.b) Conversazioni registrate da uno degli interlocutori.
http://209.85.129.132/search?q=cache:m4a1B...t&ct=clnk&gl=it
mi pare dica qualcosa di diverso rispetto alla semplice mancanza dell'antigiuridicità...manca proprio il fatto tipico.
 
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Silu
view post Posted on 2/12/2009, 13:19




CITAZIONE (kerygma @ 2/12/2009, 10:12)
Certo non fa una piega…appropriazione indebita.
Ma nemmeno la mia idea era del tutto sbagliata.:D
Sentenza cass penale 2008 n. 28682
é stato, infatti, affermato da questa stessa sezione che nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configurabile il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p., senza che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (Cass. pen., Sez. 2^, 21/09/2007, n. 36642).
:yahoo6hl.gif:

Infatti,avevo scritto che l'estorsione poteva esserci qualora per minaccia potesse intendersi come quella vessazione verso la volontà del lavoratore al quale si presenta come unica scelta,nel caso volesse non accettare,la rinuncia del lavoro.
Comunque la Cass. è stata chiarissima.

Ma tutto bene? :huh.gif:
 
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kerygma
view post Posted on 2/12/2009, 13:23




CITAZIONE (Silu @ 2/12/2009, 13:19)
CITAZIONE (kerygma @ 2/12/2009, 10:12)
Certo non fa una piega…appropriazione indebita.
Ma nemmeno la mia idea era del tutto sbagliata.:D
Sentenza cass penale 2008 n. 28682
é stato, infatti, affermato da questa stessa sezione che nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configurabile il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p., senza che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (Cass. pen., Sez. 2^, 21/09/2007, n. 36642).
:yahoo6hl.gif:

Infatti,avevo scritto che l'estorsione poteva esserci qualora per minaccia potesse intendersi come quella vessazione verso la volontà del lavoratore al quale si presenta come unica scelta,nel caso volesse non accettare,la rinuncia del lavoro.
Comunque la Cass. è stata chiarissima.

Ma tutto bene? :huh.gif:

:hmm.gif:
sì. :blink.gif: perchè lo chiedi :dry.gif:
((ero solo contenta...che non avevo detto una st....)) :biggrin.gif:
cmq ho letto altre sentenze...e effettivamente non si tratta di intercettazione quindi non c'è tipicità rispetto alla relativa normativa..
il fatto sarebbe invece tipico con riguardo all'art 516 bis cp, configurabile anche sul luogo di lavoro che secondo l'orientamento più recente viene inteso come una 'privata dimora'.
Quindi si esclude l'antigiuridicità..ma solo quando si tratta di far valere queste registrazioni come prova in un procedimento penale...ho letto infatti una sentenza con cui una colf veniva condannata per aver fatto delle foto nella casa presso cui svolgeva il suo servizio per farle valere come prove nel processo di lavoro.

Edited by kerygma - 2/12/2009, 15:02
 
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kerygma
view post Posted on 2/12/2009, 19:54




perdonooo 615bis cp
 
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view post Posted on 3/12/2009, 01:07
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CITAZIONE (kerygma @ 30/11/2009, 21:03)
Registrare un colloquio con il proprio datore di lavoro per utilizzarlo a fini di prova in un processo è reato oppure no?
Un avvocato ha affermato che si tratti di reato e che dunque non è utilizzabile, perchè l'unica cosa che si potrebbe ottenere è la condanna dello stesso lavoratore che ha violato la privacy... ma sto leggendo qualche sentenza in merito...e non pare affatto sia così, anzi la registrazione è proprio utilizzabile come prova.
Sono confusa... :boh.gif:

nessuno sa niente? :bye2.gif:

Non è reato.
L’avvocato ha preso una cantonata dovuta, con molta probabilità, alla confusione tra intercettazione e registrazione delle conversazioni.
Alcune sentenze della SC chiariscono in maniera lineare la differenza che intercorre tra le due forme di captazione delle conversazioni.
Nell’ipotesi da te prospettata non operano i limiti, le forme e le modalità richiesti dal c.p.p. per le intercettazioni (artt.266-271). A tale concetto non può ricondursi la riproduzione mediante registratore o altro strumento analogo (anche di ripresa visiva) effettuate ad opera di chi partecipa al colloquio (cass.22.4.92 , Artuso).
L’intercettazione implica infatti la registrazione e la presa di cognizione di conversazioni “tra altre persone” o comunque di conversazioni non dirette a colui che le registra. Quest’ultimo è invece legittimato ad adottare cautele ed accorgimenti per documentare e provare ciò che pone in essere o ciò che è posto in essere nei suoi confronti (Cass 9.11.1987 Moffa).
Nel caso in cui la registrazione è stata effettuata da chi partecipa alla discussione possiamo affermare che l’interlocutore non è stato escluso dalla stessa anzi ne è stato reso partecipe; ciò vuol dire che, rispetto a lui, gli altri interlocutori hanno implicitamente rinunciato alla riservatezza sicchè non si pongono problemi per la tutela di questa che opera esclusivamente nei confronti di chi è estraneo alla conversazione e non anche verso i destinatari della medesima.
Tanto per fare alcuni esempi, è legittima la registrazione della conversazione ad opera di colui che ad essa prende parte nella dimora dell’interlocutore, anche se quest’ultimo cela che il colloquio è registrato. Si ritiene infatti che se Caio colloquia con Tizio in casa propria accetta il rischio che quanto da lui detto sia da altri conosciuto
È illegittima invece la registrazione nella dimora altrui del colloquio tra il proprietario ed una persona diversa da colui che effettua la registrazione.
La registrazione rende più qualificata la testimonianza, ma non rappresenta un mezzo di prova autonomo. Es. il testimone registra – all’insaputa dell’imputato- i colloqui avuti con quest’ultimo. La registrazione serve ad avallare quanto il teste dichiara alla p.g. , al p.m. o al giudice ed accresce il rilievo probatorio della testimonianza . Il nastro sul quale la conversazione è stata registrata può poi essere legittimamente acquisito agli atti processuali. (cass.22.4.92 Artuso)
 
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kerygma
view post Posted on 3/12/2009, 16:42




mmm...
Se è per questo l’avvocato le ha pure consigliato di bruciare o gettare via il nastro…che gentile.. :rolleyes.gif:
per fortuna la lavoratrice in questione ha un’amica come me che l’ha dissuasa dall’ascoltare quel consiglio (e veramente le ho pure detto che eventualmente non avrei potuto difenderla in giudizio…che forse avrei fatto in tempo a laurearmi per il ricorso in cassazione e sempre che non fosse passata la legge sul processo morto, giusto per mettere le cose in chiaro) :tongue.gif:
 
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view post Posted on 8/12/2009, 01:44
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CITAZIONE (kerygma @ 3/12/2009, 16:42)
mmm...
Se è per questo l’avvocato le ha pure consigliato di bruciare o gettare via il nastro…che gentile.. :rolleyes.gif:
per fortuna la lavoratrice in questione ha un’amica come me che l’ha dissuasa dall’ascoltare quel consiglio (e veramente le ho pure detto che eventualmente non avrei potuto difenderla in giudizio…che forse avrei fatto in tempo a laurearmi per il ricorso in cassazione e sempre che non fosse passata la legge sul processo morto, giusto per mettere le cose in chiaro) :tongue.gif:



Qualcuno potrebbe consigliare all'avvocato di ...cambiare mestiere, giusto per ricambiare la gentilezza
 
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kerygma
view post Posted on 8/12/2009, 09:00




A proposito...altri hanno già acquisito il nastro. :yahoo6hl.gif:
:censored2.gif: :grande_risata.gif:
Fare gli imprenditori sfruttando la brava gente è squallidissimo. :nono2.gif:
Speriamo la paghi e pure tanto. :bast.inside.gif:
 
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